Art. 1.

      1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 143 - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli stessi amministratori, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e amministrativi, il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
      2. Quando emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti del segretario, del direttore generale, dei dirigenti o dei dipendenti con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli stessi, tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, il prefetto provvede alla sospensione dei citati funzionari o dipendenti e promuove l'avvio del relativo procedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie previste dalle norme vigenti. A questo fine, l'accertamento di tali condotte in capo a funzionari e a dipendenti

 

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dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.
      3. Il prefetto, per disposizione dell'autorità di governo e anche di propria iniziativa, promuove l'accesso presso l'ente interessato per l'accertamento degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi dell'articolo 59, comma 7. A tale fine, il prefetto nomina una commissione di indagine composta da tre membri scelti tra funzionari dello Stato e della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, iscritti a un apposito albo tenuto presso il Ministero dell'interno, che esercitano le proprie funzioni o risiedono fuori dal territorio della provincia dell'ente locale interessato.
      4. Attraverso la commissione nominata ai sensi del comma 3 del presente articolo, il prefetto esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Gli accertamenti effettuati dalla commissione sono in particolare volti a valutare la natura dei collegamenti con la criminalità organizzata degli amministratori, dei dirigenti, dei funzionari o comunque dei dipendenti dell'ente locale, tali da compromettere il regolare svolgimento dell'azione amministrativa. La commissione, inoltre, esegue accertamenti al fine di verificare la funzionalità dell'ente locale; in particolare accerta che l'azione amministrativa sia stata svolta con imparzialità, nonché secondo criteri tali da assicurare il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali. Entro tre mesi dalla data di accesso, la commissione termina gli accertamenti e presenta al prefetto le proprie conclusioni. A seguito delle conclusioni della commissione, il prefetto, sentito eventualmente il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, formula la proposta di scioglimento e la invia al Ministro dell'interno. La proposta di scioglimento deve indicare
 

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in modo sufficientemente analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse della collettività; deve, altresì, indicare in modo specifico gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che sono state causa dello scioglimento. Nella relazione allegata alla proposta di scioglimento, inoltre, il prefetto indica gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o di interferenza da parte della criminalità organizzata o comunque connotati da una condotta antigiuridica, proponendo l'adozione di provvedimenti per l'immediata revoca dei rapporti in essere, nonché di adeguate misure sostitutive, anche contingenti, avvalendosi dell'opera e della consulenza del comitato provinciale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo o per eventi connessi sia pendente un procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. Con la proposta di scioglimento il prefetto dispone, inoltre, la sospensione dei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato in essere con dirigenti dell'ente locale conniventi con gli amministratori a carico dei quali risultano elementi che giustificano lo scioglimento del consiglio dell'ente locale; se tali elementi riguardano dipendenti dell'ente locale, il prefetto dispone la sospensione cautelare dall'impiego del dipendente anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Il prefetto invia una relazione al Ministro dell'interno anche nel caso in cui gli accertamenti svolti dalla commissione di cui al comma 3 hanno rilevato l'insussistenza dei presupposti
 

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atti a fondare la proposta di scioglimento.
      5. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla conclusione dell'indagine della commissione di cui al comma 3. Il provvedimento è contestualmente trasmesso alle Camere. Con il decreto di scioglimento sono accolte le proposte del prefetto in ordine ai provvedimenti proposti e sono disciplinate le modalità di attuazione. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e di funzionamento degli organi predetti. Lo scioglimento comporta, altresì, la risoluzione dei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato in essere con i dirigenti di cui al comma 4 e la sospensione dall'impiego, con avvio del procedimento disciplinare ai fini del licenziamento, per i dipendenti di cui al medesimo comma 4. Nel decreto di scioglimento sono nominativamente indicati gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Anche nel caso in cui la commissione di cui al comma 3 concluda per l'insussistenza dei presupposti per formulare la proposta di scioglimento, il Ministro dell'interno emana un proprio provvedimento contenente gli esiti dell'attività della predetta commissione entro il termine previsto dal primo periodo del presente comma.
      6. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.
 

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      7. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento ai sensi del comma 6 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità di cui al comma 4.
      8. Fatta salva ogni altra misura interdittiva e accessoria eventualmente prevista, gli amministratori alla cui condotta è direttamente imputabile l'insorgere delle cause che hanno determinato l'adozione del decreto di scioglimento di cui al comma 5, non possono essere rieletti nel successivo turno di elezioni amministrative. A tale fine, il prefetto invia senza ritardo al tribunale competente il decreto di scioglimento. Il tribunale, ove sussistano i presupposti di cui al presente articolo, nei modi previsti dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, dichiara gli amministratori stessi ineleggibili, limitatamente al territorio su cui esercitava la propria competenza l'ente locale interessato dallo scioglimento, nonché limitatamente al turno di elezioni immediatamente successivo.
      9. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché i dirigenti e i dipendenti a carico dei quali emergono elementi di responsabilità, rispettivamente, dalle funzioni esercitate e dall'impiego. La provvisoria amministrazione dell'ente è assicurata dal prefetto mediante l'invio di commissari scelti tra funzionari dello Stato e della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, iscritti all'albo di cui al comma 3, che esercitano le proprie funzioni fuori dal territorio della provincia dell'ente locale interessato. La sospensione non può eccedere la durata di due mesi e il termine per l'emanazione del decreto decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
      10. Si fa comunque luogo allo scioglimento ai sensi del presente articolo quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, anche se l'ente locale versa
 

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in una delle situazioni previste dall'articolo 141».